Indennità economica di malattia

E’ una somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. L’articolo
2110 del codice civile garantisce in caso di malattia il diritto al trattamento economico e alla conservazione del posto nella misura e nei tempi determinati dalla legge e dalle norme contrattuali.
La corresponsione del trattamento economico di malattia è differente a seconda della categoria dei lavoratori. La misura dell’indennità (INPS) è pari al :
    – 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l’inizio della malattia , dal
      4° al 20° giorno;
    – al 66% dal 21° al 180° giorno.
L’indennità è ridotta ai 2/5 della misura normale in caso di ricovero ospedaliero ed ai 2/3 quando la malattia insorge entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel cosiddetto periodo di “copertura assicurativa”.

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