Indennità chilometrica
Per indennità chilometrica si intende il rimborso che l’azienda eroga al dipendente in virtù dell’utilizzo, da parte di quest’ultimo, del proprio veicolo, per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La disciplina fiscale dei rimborsi chilometrici fissa come ammontare deducibile, in capo all’azienda, il costo di percorrenza per autoveicoli con potenza non superiore a 17 cavalli, se benzina, 20 cavalli se diesel. L’eventuale eccedenza tra costi chilometrici effettivi e quelli deducibili è invece ripresa a tassazione. Il rimborso chilometrico non è soggetto a tassazione in capo al dipendente, in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa.
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