Inabilità (INAIL – Temporanea e Permanente)
L’inabilità temporanea è rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l’attività ordinaria. Durante tale arco di tempo, il danneggiato ha diritto ad essere risarcito sia del danno per lucro cessante che del danno biologico. L’invalidità permanente è costituita invece dalla diminuzione della capacità fisica valutata da un medico legale. Essa viene sempre risarcita come danno biologico e liquidata come danno specifico lavorativo qualora la lesione abbia diminuito le peculiari capacità lavorative del soggetto, riducendone conseguentemente il reddito. Hanno diritto alla pensione di inabilità, erogata dall’Inps, le persone totalmente inabili al lavoro in modo permanente (invalidi civili al 100 per cento) e in stato di bisogno economico.
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