Ex Festività
L’abolizione di 4 festività è stata generalmente compensata dai contratti collettivi con permessi individuali retribuiti, pari in totale a 32 ore (L. n° 54/77 e DPR 792/85), ai fini della maturazione annua l’incremento è stabilito in 1/12°. Tali giornate, però non vengono conteggiate come “giorni di ferie” , ma come giorni di “ex festività”. Può anche essere che alcuni contratti prevedano delle ore (e non dei giorni) di ex festività: di norma sono 32 ore, usufruibili anche separatamente, tipo permesso retribuito.
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