Dolo (nel contratto di lavoro)

Ai sensi dell’articolo 1439 c.c.: “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Il dolo contrattuale è difficile da provare e pertanto devono sussistere alcuni requisiti: volontà di raggirare da parte di colui che ha tratto vantaggio dal contratto, serietà del raggiro, nesso causale tra i due precedenti elementi, l’effettivo errore dell’altro contraente.

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