Congedo straordinario
Questa tipologia di permesso straordinario retribuito della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa introdotto dall’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 è fruibile dal lavoratore dipendente (coniuge convivente o, in subordine genitori anche adottivi, o figli conviventi o fratelli conviventi) per assistere il familiare portatore di handicap grave. Pertanto, il lavoratore disabile non può usufruire per se stesso del congedo.
Condizione essenziale per poter richiedere il Congedo Straordinario è che:
– sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 Legge 104/1992)
– la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
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