Carenza (Malattia, Infortunio)
E’ quel periodo in cui il lavoratore in malattia o infortunato è
interamente retribuito dal datore di lavoro e l’INPS oppure l’INAIL non eroga alcun trattamento
economico integrativo. Il periodo di carenza di trattamento economico a carico dell’INAIL si
applica esclusivamente al primo periodo di inabilità temporanea assoluta successivo all’evento
tutelato. (Circ. INAIL 14 giugno 1979 n. 27).
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