Carenza infortunio

I primi 4 giorni di assenza per infortunio (comprensivi del giorno stesso dell’infortunio) non sono indennizzati dall’INAIL (c.d. periodo di carenza). Durante questo periodo il datore di lavoro è obbligato per legge a corrispondere al lavoratore infortunato – salvo condizioni di miglior favore previste dal CCNL – le seguenti percentuali della retribuzione media giornaliera (R.M.G.) utilizzata dall’INAIL per il calcolo dell’indennità:
· 100% per il giorno dell’infortunio;
· 60% dal 2° al 4° giorno (compresi i sabati e le domeniche).

Contattaci

  • Il nostro studio si trova a Milano, zona sud-ovest, facilmente raggiungibile in auto.
  • In metro: M1 Bande Nere + autobus 98.
  • In bus: linea 50.

02. 489. 544. 43

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e la Privacy Policy e Terms of Service di Google.