Associazione in partecipazione

L’associazione in partecipazione è una tipologia di contratto di lavoro in cui un’impresa (associante) attribuisce un utile derivante dal risultato di esercizio a un soggetto esterno (associato).

L’associante ha diritto a gestire l’impresa, assumere obbligazioni e acquistare diritti verso terzi, mentre l’associato può solo monitorare il tutto attraverso rendiconti e parteciperà al rischio d’impresa soltanto nei limitati dell’apporto economico fornito, in quanto non è socio ma è creditore.

Nel contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, la prestazione lavorativa dell’associato si realizza secondo lo schema ed i canoni del lavoro autonomo; per la genuinità del contratto è, pertanto, necessario che l’apporto lavorativo dell’associato si attui in assenza di vincolo di subordinazione nei confronti dell’associante al quale competerà solo un potere generico di coordinamento dell’attività dell’associato, ben distinto dal potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

La Riforma “Fornero “ L. 92/2012 ha apportato dei vincoli particolari per l’espletamento “genuino” di questa tipologia contrattuale.

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