Il TFR – Trattamento di fine rapporto – può essere anticipato. Vediamo quando e a chi spetta.

Quando chiedere l’anticipo TFR
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è in Italia una parte di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro. A disciplinarlo è l’articolo 2120 del Codice Civile. Nonostante la sua liquidazione sia prevista alla cessazione del rapporto di lavoro, è possibile per il lavoratore chiederne una parte in anticipo? La risposta è sì, per una sola volta. Ad avere diritto all’anticipo TFR sono i dipendenti che hanno maturato 8 anni di lavoro nella stessa azienda. A loro spetta il 70% della somma alla quale avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ma se in azienda ci sono più dipendenti che nello stesso momento fanno richiesta di TFR anticipato, il datore di lavoro potrà selezionare il 10% delle domande ricevute in un anno, entro il 4% del totale dei dipendenti dall’inizio dell’anno.
Motivazioni valide per l’anticipo TFR
Per accedere all’anticipo servono delle motivazioni specifiche: – spese sanitarie per terapie o interventi; – acquisto della prima casa per sé o per i figli. Nel corso del tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’anticipo pure per: acquisto del suolo su cui edificare l’abitazione; acquisto della casa per il figlio, quando l’onere è sostenuto dal figlio stesso; ristrutturazione di quella che sarà la prima casa; costruzione in proprio della casa. L’art. 7, L. n. 53/2000 ha previsto, in aggiunta, la possibilità di anticipare la corresponsione del trattamento di fine rapporto, al fine di fruire dei congedi formativi previsti dalla legge stessa; e, non richiamando il requisito degli otto anni di anzianità previsto dall’art. 2120 c.c., non richiede il requisito di anzianità per gli anticipi per congedi formativi.
Non rientrano, invece, nella casistica citata le spese sostenute per ristrutturazione della casa già di proprietà del lavoratore; rimborso di debiti contratti per acquistare la casa ovvero per evitarne l’espropriazione. Inoltre, l’anticipo non può essere richiesto se lo stesso dipendente è proprietario di altre abitazioni date in affitto o acquistate a titolo d’investimento immobiliare.
Quando si può ottenere più di un anticipo
Fermo restando quanto detto sopra, ci sono situazioni in cui il dipendente può ottenere più di un anticipo: è il caso dell’aggravarsi di malattie per cui si era chiesto un primo anticipo; oppure per l’acquisto della casa del figlio dopo aver usato il primo anticipo per la propria o viceversa. Ancora, condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi. I CCNL possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione; ma in assenza di espresse regolamentazioni contrattuali, la tesi prevalente in giurisprudenza ritiene che si debba privilegiare il criterio dell’ordine cronologico delle domande. Se poi sussiste un particolare rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente, l’articolo 2120 del Codice Civile prevede accordi individuali che garantiscano una condizione di vantaggio rispetto alla norma. Ciò significa che se un dipendente chiedesse un secondo e magari un terzo anticipo di Tfr il datore di lavoro potrebbe accordarglieli: accettare o meno spetterà al datore, non è da considerarsi un diritto del lavoratore. Mentre il diritto all’anticipazione è espressamente escluso (art. 4, c. 3, Legge 297/1982) per i lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi ai sensi della Legge n. 675/1977.
Falsa motivazione per l’anticipo di TFR
Se il dipendente falsifica il motivo per cui richiede l’anticipo del TFR?
Il lavoratore che venga scoperto a utilizzare le somme derivanti dell’anticipo del TFR in modo fraudolento, ovvero per motivazioni differenti rispetto a quelle dichiarate, rischia di dover restituire l’anticipo e di andare incontro al risarcimento del danno procurato al datore di lavoro. È proprio per evitare tale situazione che nel caso di acquisto casa il datore di lavoro richiederà anche l’atto notarile.
La falsa motivazione della richiesta di anticipazione di TFR non costituisce però di per sé inadempimento di un obbligo del lavoratore che possa portare al licenziamento, poichè il rapporto di lavoro rappresenta solo un “titolo” per la sua concessione. Per la configurazione di tale condotta come causa a giustificazione del licenziamento serve dimostrare che si tratti un notevole aggravio che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cassazione 29/1/2007 n. 1827).
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